STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERA SANTA CATERINA ODV

Art.1) Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: OPERA SANTA CATERINA ODV, più avanti chiamata per brevità “associazione”, con sede legale nel Comune di Livorno via San Sebastiano 8/10 e con durata illimitata.

Art.2) Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha fini di lucro anche indiretti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1) Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

2) Organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di all’art.5 del Codice del Terzo settore;

3) Integrazione sociale dei migranti.

Nello specifico:

  • Raccolta derrate alimentari e denaro da convertire in generi alimentari da destinare a persone bisognose che ne facciano richiesta;

  • Distribuzione mensile di un pacco viveri, sia mettendolo a disposizione degli assistiti nei locali dell’associazione, sia portandolo nell’abitazione di coloro che hanno difficoltà a recarsi presso la sede;

  • Raccolta farmaci senza obbligo di prescrizione medica e prodotti sanitari da distribuire gratuitamente a persone senza possibilità economiche;

  • Erogazione corsi di apprendimento della lingua italiana e corsi di educazione alla cittadinanza per rispondere a bisogni di integrazione linguistica e socio-culturale dei “nuovi cittadini”;

  • Raccolta libri per realizzare una biblioteca contemporanea nei locali dell’associazione aperta gratuitamente al pubblico e senza scopo di lucro resa accessibile tramite prestito per scopi di promozione della lettura e formativi.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, attività di natura commerciale e iniziative promozionali come feste e sottoscrizioni anche a premi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3) Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone maggiorenni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e ne accettano lo Statuto e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

  • Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare la richiesta di adesione al Presidente dell’associazione. La domanda dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione secondo criteri non discriminatori (nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base di rifiuto di richiesta di adesione all’associazione), coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il rinnovo dell’iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o espulsione.

Art.4) Diritti e obblighi degli associati

I soci hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- Esaminare i libri sociali;

- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

- Frequentare i locali dell’associazione;

- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

- Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l’obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dal Consiglio Direttivo

- Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;

- Prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art.5) Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde:

  • per decesso;

  • per recesso;

  • per comportamento contrastante con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione;

  • per inosservanza delle disposizioni dello Statuto e di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • per danni morali e materiali arrecati all’Associazione;

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. L’associato può ricorrere anche all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6) Organi

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7) Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:

  • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

  • nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;

  • delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

  • delibera l’esclusione dei soci dell’associazione;

  • si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.8) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri eletti dall’Assemblea dei soci. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge fra i Consiglieri, a maggioranza di voti, il Vicepresidente che ne fa le veci in assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • nominare il Segretario e il Tesoriere scelti fra i soci;

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

  • predisporre il bilancio;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;

  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;

  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9) Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché’ l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza, immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica quanto tutte le altre cariche sociali e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea Per la nomina del nuovo presidente.

Art.10) Segretario e Tesoriere

Il Segretario provvede alla tenuta del registro dei verbali, al disbrigo della corrispondenza, coordina l’attività delle altre persone addette alla Segreteria. Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili e la documentazione relativa, provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle elargizioni, predispone i bilanci consuntivo e preventivo.

Art.11) Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite e hanno la durata di tre anni; possono esser rinnovate, possono essere, per gravi motivi, revocate dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Art.12) Finanziamento

L’associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;

  • contributi dei soci;

  • contributi dei privati;

  • contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni o lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da attività de-commercializzate ai sensi del terzo settore e di raccolta fondi;

  • contributi in viveri forniti dal Banco Alimentare;

  • contributi in viveri provenienti da privati, scuole ed altri enti pubblici e privati;

  • attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestioni, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione fa obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.13) Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci annualmente, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce, il bilancio, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art.14) Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

Art.15) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione- resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445- purché non superino l’importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art.16) Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificate o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.17) Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei Soci in sede di Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento la liquidità dell’associazione sarà devoluta, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli precisati nel presente statuto nelle more della istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.18) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.